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Sez. 1, Sentenza n. 2736 del 21/04/1983 (Rv. 427637 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - ELEMENTI PROBATORI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427637-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - ELEMENTI PROBATORI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Se è vero che a norma dell'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ. la sola dichiarazione della madre o la mera esistenza di rapporti intimi fra la stessa ed il preteso padre non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale, questi elementi, tuttavia, possono concorrere al convincimento del giudice ove trovino riscontro in altre risultanze probatorie, sia pure di carattere presuntivo, quali l'affetto dimostrato dal preteso genitore nei confronti del minore che vuole ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o il protrarsi di una convivenza more uxorio di tale intensa dedizione reciproca da escludere l'interferenza di altre persone, mentre per valorizzare o per escludere Rilevanza a tale convivenza la legge non esige una prova negativa della Mancanza di rapporti della madre con altri uomini, ma la prova della eccezione plurium concumbentium. (V 5406/81, mass n 416117; (V 134/81, mass n 410533).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)