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Sez. 1, Sentenza n. 1031 del 20/02/1986 (Rv. 444542 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - DICHIARAZIONE DELLA MADRE ED ESISTENZA DI RAPPORTI TRA COSTEI ED IL PRETESO PADRE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444542-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - DICHIARAZIONE DELLA MADRE ED ESISTENZA DI RAPPORTI TRA COSTEI ED IL PRETESO PADRE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269, comma quarto, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 113 della legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia - il quale stabilisce che la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate dal giudice del merito a sostegno del proprio convincimento sulla sussistenza di detta paternità naturale. (V 3344/82, mass n 421323; (V 5406/81, mass n 416117; (Conf 2408/82, mass n 420279; (Conf 6217/80, mass n 409945).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)