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Sez. 3, Sentenza n. 7267 del 01/06/2000 (Rv. 537110 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI | Trascrizione del contratto di vendita - Requisito di efficacia dell'atto traslativo - Configurabilità - Esclusione - Funzione regolatrice dei conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo - Sussistenza - Risultanze del P.R.A. - Valore di presunzione semplice - Prova contraria - Ammissibilità - Mezzi - Conseguenze - Persona risultante dal P.R.A. come proprietario - Deduzione di detta prova nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione della disciplina sulla circolazione stradale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537110-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI

La trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia dell'atto traslativo - trattandosi di contratto consensuale, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti - ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo. Ne consegue che, fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione alla ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 4 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 4 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)