Sez. 1, Sentenza n. 11060 del 09/11/1993 (Rv. 484236 - 01)
Circolazione stradale - Veicoli - Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e statistica veicoli | Trascrizione del contratto di vendita - Requisito di efficacia dell'atto traslativo - Configurabilità - Esclusione - Funzione regolatrici dei conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo - Sussistenza - Risultanze del P.R.A. - Valori di presunzione semplice - Prova contraria - Ammissibilità - Mezzi - Conseguenza - Persona risultante dal P.R.A. come proprietario - Deduzione di detta prova nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione della disciplina sulla circolazione stradale - Legittimazione.
Circolazione stradale - Veicoli - Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e statistica veicoli
La trascrizione del contratto di vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436) non incide sulla validità, ne è requisito di efficacia dell'atto traslativo - trattandosi di contratto consensuale, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti - ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dallo stesso autore; ne consegue che fuori di tale ipotesi le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno un valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale (nella specie, per posteggio in sosta vietata), da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 4 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 4 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 141 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)