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Sez. 1, Sentenza n. 21055 del 28/09/2006 (Rv. 593113 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale - Ingiunzione - Vendita dell'autoveicolo in epoca anteriore all'accertamento della violazione - Prova - Responsabilità solidale della infrazione - Esclusione - Intestazione dell'autovettura presso il P.R.A. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593113-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ

La trascrizione della vendita di autoveicolo nel pubblico registro automobilistico non incide sulla validità, né è requisito di efficacia del contratto, in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore. Fuori di tale ipotesi, le risultanze del pubblico registro automobilistico hanno il valore di presunzione semplice, che può essere vinta con ogni mezzo di prova, anche nel giudizio di opposizione alla ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla circolazione stradale, da parte di colui il quale risulti dai pubblici registri essere proprietario dell'autovettura.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1376

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)