Sez. 1, Sentenza n. 2347 del 10/03/1994 (Rv. 485656 - 01)
Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Data - Certa (nei confronti dei terzi) - In genere | Fatti determinanti la certezza - Tassatività della enunciazione ex art. 2704, primo comma, ultima parte cod. civ. - Esclusione - Fatti ulteriori - Efficacia probante - Sussistenza - Accertamento del giudice - Ammissibilità - Fattispecie.
Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Data - Certa (nei confronti dei terzi) - In genere
L'art. 2704, primo comma, ult. parte, cod. civ. non contiene una enunciazione tassativa dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deve considerarsi certa e computabile riguardo ai terzi, con la conseguenza che spetta all'interprete stabilire, caso per caso, se ad una dato fatto (nell'ipotesi, apposizione, sul retro di effetti cambiari, del timbro postale per l'annullamento delle marche da bollo) possa attribuirsi efficacia probante pari a quella che la legge attribuisce ai fatti contemplati nella prima parte della citata norma: registrazione della scrittura, morte o impossibilità fisica del sottoscrittore, riproduzione della scrittura in atto pubblico (Ribadendo tali principi, la S.C. ha affermato che, se congruamente e correttamente motivato, è legittimato l'apprezzamento del giudice del merito circa l'anteriorità del rilascio di cambiali, rispetto alla dichiarazione del fallimento dell'emittente, basato sulla coincidenza tra la data del predetto timbro e quella di emissione dei titoli).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)