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Sez. 1, Sentenza n. 13607 del 10/12/2010 Cc. (dep. 05/04/2011) Rv. 249916 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Misura cautelare non detentiva - Revoca in pendenza del ricorso per cassazione - Interesse ad impugnare - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249916-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'imputato nei confronti dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare non detentiva "medio tempore" revocata. (In motivazione la Corte, nel ritenere insussistente una situazione di soccombenza, ha escluso che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)