Sez. 6, Sentenza n. 39123 del 16/09/2014 Cc. (dep. 24/09/2014) Rv. 260466 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso ordinanza applicativa di misura cautelare - Revoca dell'ordinanza con sentenza emessa nel processo di merito - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In materia di impugnazioni incidentali "de libertate", la revoca di un'ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale disposta con la sentenza decisoria del processo di merito in pendenza del ricorso per cassazione avverso il provvedimento restrittivo, determina, in assenza di richiesta funzionale alla proposizione di istanze di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in ragione dell'esigenza di impedirne l'efficacia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)