Sez. L, Sentenza n. 1834 del 30/03/1981 (Rv. 412526 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - MANCANZA - LICENZIAMENTO INTIMATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - NORME APPLICABILI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - MANCANZA - LICENZIAMENTO INTIMATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - NORME APPLICABILI.*
L'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), che impone all'imprenditore di reintegrare nel posto di lavoro il dipendente licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, ha portata sanzionatoria ed innovativa, e non puo trovare applicazione retroattiva nei giudizi pendenti relativi a licenziamenti intimati sotto il vigore della legge 15 luglio 1966 n 604, ai quali, nel caso di accertata loro illegittimita, deve essere applicato l'art 8 della predetta legge n 604 del 1966. (Conf 5547/77, mass n 389177; (Conf 3713/75, mass n 377928).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)