Sez. L, Sentenza n. 3713 del 05/11/1975 (Rv. 377928 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - IN GENERE - GIUDIZI RELATIVI A LICENZIAMENTI INTIMATI SOTTO IL VIGORE DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - DISCIPLINA EX ART 18 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 (STATUTO DEI LAVORATORI) - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - IN GENERE - GIUDIZI RELATIVI A LICENZIAMENTI INTIMATI SOTTO IL VIGORE DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - DISCIPLINA EX ART 18 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 (STATUTO DEI LAVORATORI) - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
L'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), che impone all'imprenditore di reintegrare nel posto di lavoro il dipendente licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, ha portata sanzionatoria ed innovativa, e non puo trovare applicazione retroattiva nei giudizi pendenti relativi a licenziamenti intimati sotto il vigore della legge 15 luglio 1966 n 604; questa, infatti, riconosceva al licenziamento in tronco, ancorche ingiustificato, effetto risolutivo del rapporto di lavoro, in considerazione del fatto che l'eventuale successivo accertamento dell'illegittimita del licenziamento medesimo comportava solo l'Obbligo alternativo del datore di lavoro di riassumere il dipendente o di risarcirgli il danno. (Conf 2144/74, mass n 370484).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)