diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5547 del 19/12/1977 (Rv. 389177 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO AVVENUTO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - NORME APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1977-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389177-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO AVVENUTO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - NORME APPLICABILI.*

L'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), che impone all'imprenditore di reintegrare nel posto di lavoro il dipendente licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, ha portata sanzionatoria ed innovativa, e non puo trovare applicazione retroattiva nei giudizi pendenti relativi a licenziamenti intimati sotto il vigore della legge 15 luglio 1966 n 604, ai quali, nel caso di accertata loro illegittimita, deve essere applicato l'art 8 della predetta legge del 1966 n 604. (Conf 3713/75, mass n 377928).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)