Sez. 3, Sentenza n. 2434 del 20/05/1989 (Rv. 462818 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 42 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - RIFERIMENTO AI RAPPORTI IN CORSO - AI RAPPORTI INSORTI SUCCESSIVAMENTE - ESCLUSIONE - CONVERSIONE DELLA MEZZADRIA IN AFFITTO O SUBINGRESSO COME AFFITTUARIO DI UN ALTRO COMPONENTE DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 42 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - RIFERIMENTO AI RAPPORTI IN CORSO - AI RAPPORTI INSORTI SUCCESSIVAMENTE - ESCLUSIONE - CONVERSIONE DELLA MEZZADRIA IN AFFITTO O SUBINGRESSO COME AFFITTUARIO DI UN ALTRO COMPONENTE DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
In tema di contratti agrari, l'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203, il quale, nel concorso di determinati requisiti, riconosce al concedente il "diritto di ripresa", si riferisce ai rapporti in corso (od in regime di proroga) alla data di entrata in vigore della legge medesima, e, pertanto, non è applicabile per i rapporti insorti successivamente. A tale fine, peraltro, deve considerarsi che la conversione della mezzadria in affitto, ai sensi dell'art. 25 della citata legge, ovvero il subingresso nella qualità di affittuario di un altro componente dello stesso nucleo familiare non implicano la stipulazione di un nuovo contratto, ma rappresentano mera modificazione del rapporto, sicché, anche se sopravvengano dopo l'indicata data, non valgono ad escludere l'operatività del suddetto art. 42.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)