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Sez. L, Sentenza n. 417 del 22/01/1986 (Rv. 444025 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - PER EFFETTO DI ASSUNZIONE IN QUOTA OBBLIGATORIA - RILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTI CONSEGUENTI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444025-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - PER EFFETTO DI ASSUNZIONE IN QUOTA OBBLIGATORIA - RILEVANZA - LIMITI - ACCERTAMENTI CONSEGUENTI - CRITERI.*

L'assunzione di un invalido in quota obbligatoria, mentre non costituisce indizio di recuperata capacità, non consente neanche di escluderla, ma rende necessario accertare se, nel caso concreto, la nuova occupazione presenti, oltre a quello della normalità, continuità e durata, il carattere non usurante e che le mansioni assegnate, compatibili con le condizioni fisiche e confacenti alle attitudini generiche dell'assicurato, non comportino alcun declassamento. Al riguardo va considerato non soltanto il tipo di lavoro svolto precedentemente all'attribuzione della pensione ma anche l'ambito delle personali attitudini del pensionato, per stabilire se in esso rientrasse la nuova diversa occupazione e se, quindi, questa risultasse, in concreto, confacente a dette attitudini, in quanto compatibile con le capacità fisiopsichiche ed intellettuali del soggetto e con le condizioni di adattabilità professionale al nuovo lavoro. (V 3199/84, mass n 435243; (V 2540/83, mass n 427399; (V 4612/82, mass n 422583).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)