Sez. L, Sentenza n. 4612 del 13/08/1982 (Rv. 422583 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - RILEVANZA - LIMITI.*
L'assunzione di un invalido civile, se non costituisce di per sè sola sicuro indizio di recuperata capacità di guadagno, tuttavia non la esclude affatto, ma rende necessario accertare se, nel caso concreto, la nuova occupazione presenti i requisiti della normalità, della durata e del carattere non usurante e non declassante. Oggetto di accertamento, quindi, non è già la capacità di guadagno come attitudine potenziale del lavoratore a percepire una remunerazione adeguata al proprio lavoro sul libero mercato della mano d'opera, ma il guadagno in concreto realizzato, il quale, però, sia frutto di una attività confacente alle attitudini generiche dell'assicurato ed abbia i requisiti innanzi indicati. Pertanto, ove si accerti che la retribuzione conseguita nella nuova occupazione escluda la decurtazione del reddito a meno della metà di quello percepito dal lavoratore per l'occupazione svolta prima dell'infortunio, che le mansioni assegnate non sono usuranti, ma compatibili con le sue condizioni fisiche, né comportano alcun declassamento (che si verifica quando la nuova occupazione viene a porre l'assicurato in una situazione di frustrazione morale, venendo ad incidere, degradandola, sulla sua personalità, per essere la stessa incompatibile con le doti di intelligenza, capacità ed adattabilità dell'interessato, nonché ad importare un prestigio sociale inferiore a quello goduto per l'occupazione prima svolta), legittimamente è revocata la pensione di Invalidità per intervenuto recupero della capacità di guadagno. (Conf 4247/80, mass n 408115).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)