Sez. L, Sentenza n. 2540 del 09/04/1983 (Rv. 427399 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - PREVIA ASSUNZIONE DELL'INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - PREVIA ASSUNZIONE DELL'INVALIDO IN QUOTA OBBLIGATORIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
L'assunzione di un invalido in quota obbligatoria, pur non costituendo di per sè solo sicuro indizio di recuperata capacità di guadagno, rende legittima la revoca della pensione d'Invalidità ove, nel caso concreto, si accerti che la nuova occupazione presente i requisiti della normalità, della continuità, della durata e del carattere non usurante e si escluda la non confacenza di tale occupazione alle attitudini dell'assicurato, intesa come carattere peggiorativo di questa e di minore sua dignità sotto il profilo socio-ambientale rispetto all'occupazione precedente, con riferimento alla situazione esistente al momento della insorgenza dell'Invalidità e non ad eventi futuri ed incerti, quali lo sviluppo di carriera. (V 1644/82, mass n 419476; (V 4403/81, mass n 415098; (V 318/80, mass n 403703; (V 2895/79, mass n 399230).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 4, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)