Sez. 1, Sentenza n. 71 del 08/01/1997 (Rv. 501568 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Contestazione personale immediata - Omissione - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione - Esclusione - Successiva notifica, nel rispetto dei termini di legge, degli estremi della violazione - Successiva ordinanza ingiunzione - Invalidità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, la mancata contestazione personale dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex. art. 14 ult. comma legge 24 novembre 1981 n. 689 e non invalida, perciò, la successiva ordinanza ingiunzione quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge (fattispecie concernente il superamento dei limiti di velocita accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche).
Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., Cod. Strada art. 103 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)