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Sez. 1, Sentenza n. 7667 del 18/08/1997 (Rv. 506836 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazione delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale - Accertamento dell' infrazione a mezzo autovelox - Contestazione immediata della violazione - Omissione - Conseguenze - Estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506836-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Nel caso di violazioni delle norme sui limiti di velocità nella circolazione stradale constatate a mezzo di apparecchiature di rilevamento, e di conseguente ordinanza ingiunzione di pagamento della relativa sanzione, fermo il profilo per cui, in via generale, l'omissione della contestazione immediata, ove possibile, non determina l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione (estinzione la quale consegue solo alla mancata notificazione degli estremi della violazione nel termine prescritto), la impossibilità di immediata contestazione della violazione è ritenuta "ex lege", ai sensi dell'art. 384, lett. e) delle disposizioni di attuazione del codice della strada.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)