Sez. 1, Sentenza n. 2479 del 22/03/1996 (Rv. 496501 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazione del codice della strada - Contestazione immediata - Omissione - Successiva notificazione del verbale - Ordinanza - Ingiunzione irrogativa della sanzione - Validità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative applicate per violazioni del codice della strada, la mancata contestazione personale dell'infrazione - anche quando ne sussista la possibilità - non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14 ultimo comma legge 24 novembre 1981 n. 689 - applicabile anche alle violazioni amministrative del codice della strada - e non invalida perciò la successiva ordinanza - ingiunzione, quando si sia comunque proceduto alla notificazione degli estremi della violazione nel termine di legge (fattispecie concernente la violazione del divieto di superamento dei limiti di velocità accertata mediante apparecchiature elettroniche).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., Cod. Strada art. 140 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 140 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)