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Sez. 1, Sentenza n. 2053 del 02/03/1994 (Rv. 485536 - 01)

Professionisti - In genere | Società di professionisti - Costituzione - Divieto ex art. 2 legge n. 1815 del 1939 - Ambito di applicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485536-01

Professionisti - In genere

Le società delle quali, a norma dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 è vietata la costituzione, sono soltanto quelle la cui attività corrisponda alle prestazioni che possono essere fornite, individualmente o congiuntamente, da uno o più esercenti le professioni intellettuali per le quali è richiesta la iscrizione in appositi albi o elenchi sulla base di titoli di abilitazione o di altri requisiti legali, di regola accertati da ordini, collegi o associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, con la conseguenza che devono ritenersi, invece, non comprese nel detto divieto le attività ausiliarie di informazione, consulenza ed assistenza le quali per natura, caratteristiche e finalità non si risolvono nell'esercizio delle sopraindicate professioni intellettuali, risultando piuttosto un prodotto della cosiddetta impresa di servizio (nella specie, in applicazione del suesposto principio, la S.C., ha ritenuto corretta la decisione di appello che aveva escluso che violasse le disposizioni della legge n. 1815 del 1939 l'attività di consulenza ed assistenza svolta dalla Federazione Esercenti Attività Commerciali e Turistiche di Bologna in favore dei propri associati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)