Sez. U, Sentenza n. 10936 del 20/10/1995 (Rv. 494303 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Periti industriali - Divieto di iscrizione all'albo per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici - Dipendenti del Registro Aeronautico Italiano - Divieto di iscrizione all'albo predetto - Esclusione.
PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE
Il divieto di iscrizione all'albo dei periti industriali, posto dall'art. 7 del regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, opera, nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici di cui all'art. 1 della legge 20 marzo 1975 n. 70, solo quando l'ordinamento degli enti medesimi fissi una preclusione assoluta all'esercizio dell'attività professionale e, pertanto, deve essere escluso nei riguardi dei dipendenti del R.A.I. (Registro Aeronautico Italiano) che siano inquadrati nel "ruolo professionale", essendo agli stessi consentito, sia pure previa autorizzazione, di assumere incarichi professionali anche in favore di terzi (art. 20 D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1979 num. 275 art. 7, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 1, DPR 16/10/1979 num. 509 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)