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Sez. 3, Sentenza n. 2264 del 23/06/1969 (Rv. 341644 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - DIVIETO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL DOCUMENTO CONTRATTUALE - DOCUMENTO CONTENENTE UN ATTO UNILATERALE - FATTURA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341644-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PATTI AGGIUNTI AL DOCUMENTO - DIVIETO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL DOCUMENTO CONTRATTUALE - DOCUMENTO CONTENENTE UN ATTO UNILATERALE - FATTURA - INAPPLICABILITA.*

Il divieto di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento si riferisce esclusivamente ad un documento contrattuale, ossia a quello formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione. Tale divieto non opera ove si tratti di scrittura proveniente da una sola parte e contenente un atto unilaterale, quale e la fattura proveniente dalla parte contraria a quella che ha prodotto la prova invero, la fattura che accompagna l'esecuzione della prestazione dovuta dal venditore non ha contenuto convenzionale ne valore di atto vincolante anche per la parte cui e diretta. (Conf. 1921-58, V. 1184-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)