Sez. 5, Ordinanza n. 36932 del 10/07/2024 Cc. (dep. 04/10/2024) Rv. 287021-01
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Sentenze di proscioglimento - Art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Appello ai soli effetti civili della parte civile - Legittimazione - Sussistenza - Ragioni.
GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, anche successivamente alla riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la parte civile, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 38 d.lgs 28 agosto 2000 n. 274, continua a essere legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, avverso le sentenze di proscioglimento di cui al comma 3 dell'art. 593 cod. proc. pen., come modificato dal decreto citato, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 576 cod. proc. pen., riferibile anche a tale procedimento in forza dell'art. 2 del citato d.lgs. n. 274 del 2000.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 38, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 2 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)