Sez. 2 - , Sentenza n. 41784 del 18/07/2018 Ud. (dep. 26/09/2018) Rv. 275416 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Assoluzione dell'imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato” - Interesse all'impugnazione della parte civile - Sussistenza - Ragioni.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione assolutoria pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato previste dall'art. 652 cod. proc. pen. non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione ad essa riconosciuto in termini generali nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen., imponendosi altrimenti alla stessa di rinunciare agli esiti dell'accertamento compiuto nel processo penale e a riavviare " ab initio" l'accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652 com. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)