Sez. 1, Sentenza n. 20324 del 15/10/2004 (Rv. 577720 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Crediti e debiti traenti origine da un unico rapporto - Compensazione in senso tecnico - Esclusione - Valutazione delle reciproche ragioni di credito nell'ambito del medesimo giudizio - Legittimità - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
L'istituto della compensazione, quale regolato in senso tecnico-giuridico negli artt. 1241 e ss. cod. civ., con la relativa disciplina comprendente l'art. 1246 cod. civ. sui limiti della compensabilità dei crediti, postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, di talché esso non trova applicazione là dove non sussista la predetta autonomia di rapporti per avere origine i rispettivi crediti nell'ambito di un'unica relazione negoziale (ancorché complessa): in tal caso si è in presenza di una compensazione in senso improprio delle reciproche ragioni di credito, sicché è fatta salva la facoltà delle parti di sollecitare in corso di causa, senza incorrere in alcuna decadenza, l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare-avere derivanti dall'unico rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)