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Sez. L, Sentenza n. 6055 del 06/03/2008 (Rv. 602446 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Crediti contrapposti nascenti dallo stesso contratto - Applicabilità delle norme in tema di compensazione o riconvenzione - Esclusione - Accertamento del saldo finale per la prima volta in cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2008-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602446-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Quando le contrapposte ragioni di credito delle parti trovino origine in un'unica relazione negoziale, si è in presenza di una compensazione in senso improprio, e le parti possono sollecitare in corso di causa l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite, senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di una domanda riconvenzionale, e senza che operino i limiti alla compensabilità, i quali postulano l'autonomia dei rapporti; tuttavia, detto accertamento non può essere richiesto per la prima volta in sede di legittimità, in quanto il ricorso per cassazione può investire solo questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)