Sez. L, Sentenza n. 14711 del 25/06/2007 (Rv. 598162 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA | Contributi previdenziali - Crediti e debiti verso l'ente - Disciplina tipica della compensazione - Applicabilità - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
Nel caso in cui l'I.N.P.S., per contrastare la pretesa relativa al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per integrazione salariale, pretenda di detrarre dall'importo le somme dovutegli per violazioni contributive, si configura un'ipotesi di compensazione impropria, atteso che nella materia previdenziale vige il regime del conguaglio, in forza del quale il datore di lavoro obbligato, quale "adiectus solutionis causa", ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo istituto, prescindendo dalla autonomia delle obbligazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)