Sez. L, Sentenza n. 501 del 20/01/1984 (Rv. 432733 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ESTREMI - SENTENZA DI APPELLO PARZIALMENTE FAVOREVOLE AL LAVORATORE - ESECUZIONE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLA SOMMA, INFERIORE A QUELLA PRETESA, RICONOSCIUTAGLI DA DETTA SENTENZA - ACQUIESCENZA TACITA PRECLUSIVA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - ESTREMI - SENTENZA DI APPELLO PARZIALMENTE FAVOREVOLE AL LAVORATORE - ESECUZIONE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLA SOMMA, INFERIORE A QUELLA PRETESA, RICONOSCIUTAGLI DA DETTA SENTENZA - ACQUIESCENZA TACITA PRECLUSIVA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Per aversi acquiescenza tacita ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. è necessario che la parte compia Atti o fatti che siano assolutamente incompatibili, in via logica e giuridica, con la volontà di avvalersi delle impugnazioni apprestate dalla legge e che manifestino univocamente la volontà di accettare la definizione della controversia nel grado del giudizio contrassegnato dalla soccombenza, totale o parziale, della parte stessa. Pertanto, non integra acquiescenza tacita, preclusiva del ricorso per Cassazione, il fatto che il lavoratore si sia avvalso del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di appello, a lui parzialmente favorevole, per conseguire il pagamento della somma (inferiore a quella pretesa) riconosciutagli da tale sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)