Sez. L, Sentenza n. 3282 del 20/04/1990 (Rv. 466738 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - OTTEMPERANZA AD UNA SENTENZA DI CONDANNA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - OTTEMPERANZA AD UNA SENTENZA DI CONDANNA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - ESCLUSIONE.*
Per aversi acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 cod. civ. è necessario che la parte compia Atti o fatti assolutamente incompatibili, in via logica e giuridica, con la volontà di avvalersi delle impugnazioni apprestate dalla legge ed univocamente dimostrativi della volontà di accettare la definizione della controversia nel grado di giudizio contrassegnato dalla soccombenza: requisiti, questi, non ravvisabili nel solo fatto della ottemperanza prestata ad una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva e concretamente utilizzata dalla parte vittoriosa per intraprenderne l'esecuzione forzata. (V 2791/87, mass n 451909; (V 5057/85, mass n 442373; (V 501/84, mass n 432733).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)