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Sez. L, Sentenza n. 5774 del 02/07/1987 (Rv. 454177 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - ESPRESSA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE - FATTISPECIE RELATIVA AD ACQUIESCENZA TACITA PER ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA SOMMA LIQUIDATA AL LAVORATORE DAL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1987-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454177-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - ESPRESSA - TACITA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE - FATTISPECIE RELATIVA AD ACQUIESCENZA TACITA PER ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA SOMMA LIQUIDATA AL LAVORATORE DAL GIUDICE.*

L'acquiescenza della parte soccombente alla sentenza - ove anche non risulti da un'accettazione espressa della pronuncia o da una formale rinuncia ad impugnarla - può comunque desumersi da Atti e fatti univoci che risultino assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di proporre impugnazione. (nella specie la suprema Corte ha ritenuto integrata la fattispecie dell'acquiescenza tacita in un'ipotesi in cui un lavoratore - in favore del quale la pronuncia impugnata aveva riconosciuto il diritto ad essere assunto dal datore di lavoro, condannando quest'ultimo al risarcimento del danno - aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando che erroneamente il giudice del merito aveva quantificato il danno risarcibile, non richiesto nella domanda introduttiva del giudizio, pur avendo nello stesso tempo accettato il pagamento da parte del datore di lavoro della somma liquidatagli dal giudice). (V 501/84, mass n 432733).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)