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Sez. L, Sentenza n. 5298 del 07/05/1993 (Rv. 482271 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Disciplina ex art. 9 bis legge n. 166 del 1991 di interpretazione autentica dell'art. 12 legge n. 153 del 1969 - Portata - Somme versate dal datore di lavoro per polizza a copertura dei rischi di spese sanitarie, malattie e infortuni anche extralavorativi dei propri dipendenti - Assoggettabilità a contribuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482271-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

Ai sensi dell'art. 9 bis della legge 1 giugno 1991 n. 166 - che con norma d'interpretazione autentica dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, e quindi con efficacia retroattiva (salvo il limite della "soluti retentio" per i versamenti già effettuati), esclude dalla base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza obbligatoria le contribuzioni o somme accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative, previste da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione - non sono assoggettabili a contribuzione (previdenziale ed assistenziale) le somme versate dal datore di lavoro per polizze di assicurazione a copertura dei rischi di spese sanitarie, malattie, infortuni lavorativi ed extralavorativi dei propri dipendenti.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 art. 9 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)