Sez. L, Sentenza n. 10125 del 25/09/1995 (Rv. 494104 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Trattenute del datore di lavoro erogate al fondo integrativo aziendale previsto dalla disciplina collettiva - Computabilità nella retribuzione imponibile - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, come autenticamente interpretato dall'art. 9 bis, primo comma, del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito con legge 1 giugno 1991 n. 166, l'importo delle trattenute operate dal datore di lavoro ed erogate al fondo integrativo aziendale previsto dalla disciplina collettiva esula dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)