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Sez. 2, Sentenza n. 2240 del 30/03/1985 (Rv. 440129 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SU SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - NECESSITÀ DI ESPRESSA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440129-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SU SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - NECESSITÀ DI ESPRESSA DOMANDA - ESCLUSIONE.*

Sulle somme di denaro liquidate a titolo di risarcimento del danno sia da inadempimento contrattuale sia da illecito extracontrattuale gli interessi costituiscono una componente della obbligazione risarcitoria e spettano, quindi, di pieno diritto al danneggiato anche in assenza di una sua espressa domanda. (Conf 4759/83, mass n 429642; (Conf 3603/81, mass n 414216).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)