Sez. 1, Sentenza n. 3603 del 04/06/1981 (Rv. 414216 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA MEDIANTE ATTRIBUZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA CORRISPONDENTE AL VALORE DEL BENE ESPROPRIATO - AMMISSIBILITA - CRITERI DI CALCOLO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA MEDIANTE ATTRIBUZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI SULLA SOMMA CORRISPONDENTE AL VALORE DEL BENE ESPROPRIATO - AMMISSIBILITA - CRITERI DI CALCOLO.*
I danni conseguenti ad occupazione temporanea di urgenza protrattasi oltre il biennio possono essere liquidati in via equitativa mediante attribuzione degli interessi legali sulla somma corrispondente al valore del bene espropriato, ma, attesa la funzione dell'obbligazione risarcitoria - che deve valere a reintegrare il patrimonio del danneggiato in modo da ripristinarvi la situazione preesistente alla lesione -, la sua espressione in termini monetari comporta o che detto valore coincida con quello identificabile al momento della liquidazione o la rivalutazione delle singole annualita di interessi calcolate sul valore del bene determinato ai fini dell'indennita di espropriazione, restando comunque dovuti, sull'importo del risarcimento cosi quantificato, gli interessi compensativi con decorrenza dal momento in cui si e verificato l'evento dannoso. (V 2991/80, mass n 406742; (V 3216/77, mass n 386730).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)