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Sez. L, Sentenza n. 1574 del 22/04/1975 (Rv. 375166 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCESSO GIUDIZIARIO - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - MANCANZA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375166-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCESSO GIUDIZIARIO - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - MANCANZA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*

Qualora la pensione di invalidita venga riconosciuta con decorso da una data successiva a quella della chiusura del procedimento amministrativo, per un aggravamento dell'invalidita verificatosi od accertato solo nel corso del procedimento giudiziale, l'INPS non puo dedurre per la prima volta in Sede di legittimita l'insussistenza del requisito contributivo cui e subordinato il diritto alla pensione (versamento dei contributi per un anno nel quinquennio precedente), trattandosi di questione che, pur attinendo ad una condizione della Azione, richiede indagini in fatto riservate al giudice del merito. (Conf 549/73, mass n 362588).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)