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Sez. L, Sentenza n. 4961 del 21/08/1981 (Rv. 415736 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA RELATIVA PENSIONE - REQUISITI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - CONDIZIONE DELLA AZIONE - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - DEDUCIBILITÀ AD OPERA DELLA PARTE - LIMITI EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1981-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415736-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA RELATIVA PENSIONE - REQUISITI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - CONDIZIONE DELLA AZIONE - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - DEDUCIBILITÀ AD OPERA DELLA PARTE - LIMITI EX ART. 416 COD. PROC. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

Il requisito del minimum contributivo, previsto dall'art. 9, n. 2, lettera a) e dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218 in relazione all'art. 17 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 - che, insieme a quello assicurativo ed alla riduzione della capacità di guadagno nella misura stabilita dalla legge, è necessario per il conseguimento del diritto alla pensione d'Invalidità - costituisce una condizione dell'Azione, attenendo alla stessa esistenza del diritto fatto valere in giudizio; con la conseguenza che la sua Mancanza è rilevabile d'ufficio ed una eventuale eccezione in tal senso - da definire "impropria" - è proponibile senza limitazione e non rientra fra quelle oggetto di preclusione ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. (V 3266/75, mass. N. 377381; (V. 1574/75, mass. N. 375166).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 9, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)