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Sez. 3, Sentenza n. 6519 del 16/09/2019 Cc. (dep. 19/02/2020) Rv. 278596 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Art. 165 cod. pen. – Subordinazione della sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività - Durata massima – Corrisponde alla pena sospesa.
Stato
decisa il 2019-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278596-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La durata massima dello svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività, ove la stessa costituisca condizione per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è disciplinata dall'art. 165 cod. pen. e corrisponde alla durata della pena la cui esecuzione è stata sospesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in forza del richiamo contenuto nell'art. 18-bis disp. coord. cod. pen., le previsioni dell'art. 54, commi 2, 3, 4 e 6, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sono applicabili alla disciplina della sospensione condizionale solo in quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 165 cod. pen. e, quindi, non per gli aspetti compiutamente disciplinati da tale disposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 18 bis, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)