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Sez. 7 - , Ordinanza n. 6898 del 14/12/2018 Cc. (dep. 13/02/2019) Rv. 276350 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sospensione condizionale della pena - Concessione con la sentenza di " patteggiamento" - Subordinazione alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività - Disciplina.
Stato
decisa il 2018-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276350-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, nel subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, qualora il condannato non si opponga, è vincolato al solo limite temporale di cui all'art. 165, comma 1 cod. pen., sul punto prevalente rispetto all'art. 54, comma 2, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, atteso che il rinvio operato alle disposizioni di tale legge dall'art. 18-bis, disp. coord. cod.l pen. deve intendersi come limitato alle modalità esecutive del lavoro di pubblica utilità e non già alla sua durata. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza del presupposto della illegalità, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla prestazione di un'attività non retribuita in misura superiore al termine semestrale fissato dal citato art. 54).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 2000 art. 44, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 2000 art. 54, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 2000 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)