Sez. 3, Sentenza n. 17131 del 24/03/2015 Cc. (dep. 24/04/2015) Rv. 263238 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Richiesta di patteggiamento a pena condizionalmente sospesa - Subordinazione della sospensione condizionale allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività - Obbligo di specifica motivazione sui criteri di individuazione delle modalità e durata dell'attività da svolgere - Sussistenza - Condizioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In caso di richiesta di applicazione concordata della pena subordinata alla sua sospensione condizionale, il giudice, che ritenga accoglibile l'istanza condizionando la concessione del beneficio allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, ha l'obbligo di motivare adeguatamente in ordine a modalità esecutive e protrazione nel tempo della prestazione di pubblica utilità, qualora la durata della stessa non venga fissata in misura prossima ai minimi edittali. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di patteggiamento che - senza motivare sul punto - aveva subordinato la sospensione condizionale alla prestazione di attività lavorativa nella misura massima possibile in relazione alla entità della pena concordata, fissando inoltre un breve termine per l'esecuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 18 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)