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Sez. U, Sentenza n. 2817 del 12/10/1974 (Rv. 371230 - 01)

SICILIA - LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE; RAPPORTI - LAVORI PUBBLICI - ESTENSIONE DELLA LEGGE NAZIONALE - MATERIA DI ESCLUSIVA LEGISLAZIONE REGIONALE - CONDIZIONI - APPALTI DI OPERE PUBBLICHE - REVISIONE DEI PREZZI - APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - LEGGE NAZIONALE N 329 DEL 1950 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371230-01

SICILIA - LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE; RAPPORTI - LAVORI PUBBLICI - ESTENSIONE DELLA LEGGE NAZIONALE - MATERIA DI ESCLUSIVA LEGISLAZIONE REGIONALE - CONDIZIONI - APPALTI DI OPERE PUBBLICHE - REVISIONE DEI PREZZI - APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE - DECORRENZA DEGLI INTERESSI - LEGGE NAZIONALE N 329 DEL 1950 - INAPPLICABILITA.*

L'estensione automatica della legge nazionale al territorio della Sicilia, nella materia in cui tale regione ha poteri di legislazione esclusiva, si verifica solo nell'ipotesi in cui tali poteri non siano stati esercitati. Pertanto, in materia di revisione di prezzi per lavori appaltati o comunque concessi nella predetta regione e di Competenza di questa o degli enti pubblici locali, avendo la regione stessa adottato una propria disciplina con le leggi Reg 28 dicembre 1948 n 50 e 23 ottobre 1964 n 22 senza derogare ai principi di diritto amministrativo circa la decorrenza degli interessi, non trova applicazione l'art 3 della legge nazionale 9 maggio 1950 n 329 che, in deroga all'art 270 del regolamento sulla contabilita dello stato approvato con RD 23 maggio 1924 n 827, stabilisce la decorrenza degli interessi legali sulle maggiori somme liquidate a favore dell'impresa, dopo un anno dall'approvazione degli Atti di collaudo.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/12/1948 num. 50, Legge 09/05/1950 num. 329 art. 3, Legge Reg. Sicilia 23/10/1964 num. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)