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Sez. 2, Sentenza n. 406 del 26/01/1985 (Rv. 438621 - 01)

SICILIA - LAVORI PUBBLICI - IN GENERE - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - REVISIONE DEI PREZZI - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA - DISCIPLINA ECCEZIONALE EX ART. 3 DEL D.L.C.P.S. N. 1501 DEL 1947 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438621-01

SICILIA - LAVORI PUBBLICI - IN GENERE - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - REVISIONE DEI PREZZI - INTERESSI LEGALI - DECORRENZA - DISCIPLINA ECCEZIONALE EX ART. 3 DEL D.L.C.P.S. N. 1501 DEL 1947 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La norma eccezionale dell'art. 3 del DLCPS 6 dicembre 1947 n. 1501, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 9 maggio 1950 n. 329, secondo il quale in tema di revisione dei prezzi di appalto delle opere pubbliche gli interessi legali sulle somme dovute per effetto di detta revisione decorrono automaticamente dopo un anno dalla approvazione degli Atti di collaudo, non è applicabile nel territorio della regione Sicilia. Infatti, la legislazione regionale in materia di lavori pubblici (legge 28 dicembre 1948 n. 50 e legge 23 ottobre 1964 n. 22), pur non contenendo una norma espressa sulla decorrenza degli interessi, si è su tale punto implicitamente adeguata a due principi generali, cioè sia a quello secondo il quale i debiti pecuniari dello stato producono interessi dopo che la relativa spesa sia stata ordinata dalla competente amministrazione (art. 270 del R.d. 23 maggio 1924 n. 827) sia al principio in base al quale i crediti pecuniari fruttano interessi soltanto quando divengono liquidi ed esigibili. (Conf 17/84, mass n 432265; (Conf 3202/74, mass nn 371696, 371697; (Conf 3201/74, mass n 371692; (Conf 2817/74, mass n 371230).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 116, Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 227, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 3, Legge Reg. Sicilia 28/12/1948 num. 50, Legge Reg. Sicilia 09/05/1950 num. 329 art. 2, Legge Reg. Sicilia 23/10/1964 num. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)