Sez. 1, Sentenza n. 17 del 05/01/1984 (Rv. 432265 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - INTERESSI LEGALI SULLE SOMME DOVUTE PER EFFETTO DELLA REVISIONE - REGIONE SICILIANA - DISCIPLINA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE - INTERESSI LEGALI SULLE SOMME DOVUTE PER EFFETTO DELLA REVISIONE - REGIONE SICILIANA - DISCIPLINA.*
Le Disposizioni degli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle opere pubbliche approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della pubblica amministrazione, si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale, e non anche ai pagamenti delle somme liquidate in Sede di revisione dei prezzi dell'appalto, oggetto di una specifica e distinta normativa, ed ai quali le citate norme del capitolato sono state estese soltanto con la legge 21 dicembre 1974 n. 700 e, per gli appalti di lavori nel territorio della regione siciliana, con l'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1975 n. 8. Prima dell'entrata in vigore di quest'ultima legge, ai compensi revisionali per i lavori appaltati nella regione siciliana non era applicabile nemmeno la precedente disposizione contenuta nell'art. 3 della legge nazionale 9 maggio 1950 n. 329, il quale aveva stabilito a favore dell'impresa, sulle somme liquidate a titolo di revisione, la decorrenza degli interessi legali dopo un anno dall'approvazione degli Atti di collaudo, poiché nella detta materia, ricadente nell'ambito della Competenza esclusiva attribuita alla regione in tema di lavori pubblici dall'art. 14, lett. G) dello statuto speciale, la regione aveva adottato una propria specifica disciplina (legge regionale 28 dicembre 1948 n. 50 e legge regionale 22 ottobre 1964 n. 22), nella quale non risultava apportata alcuna deroga né al principio espresso dall'art. 270 del regolamento sulla contabilità di stato, secondo cui i debiti pecuniari dello stato producono interessi solo dopo che la relativa spesa sia stata ordinata dalla competente amministrazione, né al più generale principio per il quale i debiti pecuniari fruttano interessi soltanto quando divengono liquidi ed esigibili. (Conf 3202/74, mass nn 371696 e 371697; (Conf 3201/74, mass n 371692; (Conf 2817/74, mass n 371230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 art. 14, Legge Reg. Sicilia 28/12/1948 num. 50, Legge 09/05/1950 num. 329 art. 3, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge Reg. Sicilia 22/10/1964 num. 22, Legge 21/12/1974 num. 700, Legge Reg. Sicilia 17/03/1975 num. 8 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)