Sez. L, Sentenza n. 8037 del 03/06/2002 (Rv. 554844 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata costituzione dell'amministrazione - Deposito documenti da parte della stessa - Obbligo di esame da parte del giudice - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nell'opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre n. 689, tutti i documenti che, in qualsiasi forma, risultino depositati in giudizio dall'amministrazione, devono ritenersi acquisiti al processo, a prescindere dalla rituale costituzione in giudizio dell'amministrazione opposta. Pertanto il giudice adito deve valutarli - tenendo conto della ripartizione dell'onere probatorio a carico di ciascuna delle parti - in funzione del giudizio sulla legittimità della pretesa sanzionatoria.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)