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Sez. 1, Sentenza n. 3763 del 15/03/2001 (Rv. 544795 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Mancata comparizione dell'opponente - Convalida dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione in caso di esistenza dei presupposti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 534 /1990: allegazione al ricorso delle prove e dei motivi di fondatezza dello stesso e dell'illegittimità dell'atto impugnato.
Stato
decisa il 2001-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544795-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione del Prefetto irrogante una sanzione pecuniaria amministrativa Disciplinato dagli artt.22 e 23 legge 24 novembre 1981, n.698, la mancata comparizione della parte ricorrente non determina, secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 5 dicembre 1990, n.534, l'automatica convalida della sanzione, quando l'opponente abbia già allegato e provato i motivi di fondatezza del suo ricorso e d'invalidità dell'atto impugnato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)