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Sez. 2, Sentenza n. 1998 del 22/07/1966 (Rv. 323877 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA TRA ATTORE E CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1966-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323877-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA TRA ATTORE E CONVENUTO.*

Nell'actio negatoria servitutis - diretta principalmente alla tutela della liberta del fondo preteso servente - la prova della proprieta di questo e meno rigorosa di quella richiesta per la revindica e puo, percio, essere data con ogni mezzo. L'attore ha il solo Onere di provare - qualora sia contestata - la proprieta del suo fondo in base ad un valido titolo di acquisto, mentre il convenuto ha l'Onere di provare il suo diritto alla servitu denegatagli. (nella specie, e stata ritenuta sufficiente, ai fini della prova della proprieta del fondo, la produzione, da parte dell'attore, del contratto di permuta concluso con il convenuto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)