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Sez. 2, Sentenza n. 2904 del 07/09/1968 (Rv. 335648 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335648-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - PROVA - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE E DEL CONVENUTO - ESTREMI.*

Nell'Azione negatoria servitutis, all'attore non incombe altro Onere se non quello di provare la proprieta della cosa sulla quale altri pretenda di far valere il diritto di servitu prova che non deve essere rigorosa come quella richiesta per la rei vindicatio, essendo la Azione diretta soltanto al riconoscimento giudiziale della liberta del fondo. Spetta, invece, al convenuto provare il diritto di servitu che egli intenda far valere. (V. N. 1998-66, mass. N. 323877).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)