Sez. L, Sentenza n. 1320 del 22/02/1983 (Rv. 426119 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - COMPETENZA PER VALORE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA LEGITTIMITÀ DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE - VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI ECONOMICI DELLA SANZIONE QUANTIFICABILI IN UN IMPORTO INFERIORE A LIRE CINQUANTAMILA - ININFLUENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - COMPETENZA PER VALORE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA LEGITTIMITÀ DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE - VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI ECONOMICI DELLA SANZIONE QUANTIFICABILI IN UN IMPORTO INFERIORE A LIRE CINQUANTAMILA - ININFLUENZA.*
La controversia in ordine alla legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, attesa l'incidenza della sanzione disciplinare sulle vicende successive del rapporto di lavoro e, quindi, su interessi di ordine morale eccedenti la retribuzione della quale il lavoratore sia stato privato: conseguentemente, la sentenza resa in tale controversia, ancorché la sanzione disciplinare abbia comportato la privazione della retribuzione per un importo inferiore a l. 50.000 - di cui si chieda la restituzione - è soggetto ad appello, e non già a ricorso per Cassazione (la cui inammissibilità è rilevabile di ufficio). (V 6696/81, mass n 417565; (V 1946/71, mass n 352521; (V 4052/69, mass n 344566).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)