Sez. L, Sentenza n. 6696 del 17/12/1981 (Rv. 417565 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - COMPETENZA PER VALORE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA LEGITTIMITÀ DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE - VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI ECONOMICI DELLA SANZIONE QUANTIFICABILI IN UNA SOMMA NON SUPERIORE AL LIMITE DI LIRE CINQUANTAMILA - ININFLUENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - IN GENERE - COMPETENZA PER VALORE - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA LEGITTIMITÀ DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE - VALORE INDETERMINABILE - CONFIGURABILITÀ - EFFETTI ECONOMICI DELLA SANZIONE QUANTIFICABILI IN UNA SOMMA NON SUPERIORE AL LIMITE DI LIRE CINQUANTAMILA - ININFLUENZA.*
La controversia avente ad oggetto la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile ed è conseguentemente soggetta ad appello la relativa sentenza, anche nel caso in cui gli effetti economici prodotti da tale provvedimento, nel momento della sua applicazione, non siano quantificabili in una somma superiore al limite di lire cinquantamila - fissato dall'art. 440 cod. proc. civ. per l'esperibilità di questo mezzo di gravame -, poiché l'Esercizio del potere disciplinare può dar luogo anche ad effetti ulteriori (operatività delle regole sulla recidiva e sulla graduazione di successive punizioni, impedimenti a progressioni in carriera o a consimili vantaggi, ecc.) e comunque incide su interessi anche morali del lavoratore, non suscettibili di traduzione in termini pecuniari.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 440
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)