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Sez. 1, Sentenza n. 348 del 14/01/2000 (Rv. 532833 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Procedimento - Disciplina della responsabilità per le spese ed i danni ex artt. 91 e ss. cod. proc. civ. - Operatività - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di rigetto del reclamo avverso decreto del tribunale dichiarativo dell'ammissibilità dell'azione.
Stato
decisa il 2000-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532833-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE

In conformità alla natura giurisdizionale e contenziosa del relativo procedimento, nel quale si controverte di diritti ed il cui esito eventualmente negativo preclude la proponibilità dell'azione, a cognizione piena, la disciplina della responsabilità delle parti per le spese ed i danni processuali, dettata dagli articoli 91 e seguenti cod. proc. civ., deve reputarsi operante anche con riferimento alla fase di deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità dell'azione per la declaratoria giudiziale di paternità o maternità naturale, e perciò anche quando tale fase si sia conclusa con la declaratoria di ammissibilità, per essere stato rigettato dalla Corte d'Appello il reclamo contro il decreto del Tribunale ammissivo di detta azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)