diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7946 del 25/08/1997 (Rv. 507059 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Decreto del tribunale dichiarativo dell'ammissibilità dell'azione - Reclamo innanzi alla Corte d'Appello - Rigetto del reclamo - Condanna del reclamante alle spese - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507059-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE

La disciplina della responsabilità delle parti per le spese e i danni processuali dettata dagli articoli 91 e seguenti cod. proc. civ., opera anche con riferimento alla fase di deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, anche quando tale fase si sia conclusa con la declaratoria di ammissibilità, per esser stato rigettato dalla Corte d'Appello il reclamo contro il decreto del Tribunale ammissivo di detta azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)