Sez. 1, Sentenza n. 7113 del 25/05/2001 (Rv. 546983 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Notifica a mezzo posta - Consegna a persona qualificatasi "autorizzata al ritiro della posta" - Validità - Prova contraria - Oggetto - Insussistenza di un rapporto di dipendenza o di un incarico anche provvisorio - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
Ai fini dell'accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale ad un imprenditore, ricevuta da persona diversa dall'imprenditore individuale o dal rappresentante della società, la quale si sia dichiarata "autorizzata al ritiro della posta", deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di "incaricato", sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale persona, che l'ha accettato nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla sede dell'impresa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)